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Orari di apertura

Condizioni Generali Contratto di assistenza tecnica “VentigradiPrime”

Premessa : L’assunzione del presente incarico da parte di Ventigradi srl è subordinata all’accertamento delle conformità in ottemperanza alla legislazione vigente dell’impianto termico, del locale di istallazione del generatore di calore, delle predisposizioni per la ventilazione e per lo scarico dei fumi. Il presente contratto non costituisce nomina del manutentore a terzo responsabile.


Art. 1. Le parti e l’oggetto del contratto

Con decorrenza dalla data riportata sul contratto “VentigradiPrime” di seguito chiamato solo “contratto” le 2 parti individuate come: L’azienda Ventigradi srl, con sede legale in Via G. di Vittorio 7 a Vidigulfo(Pv) partita IVA 02063010181 e il cliente il cui nominativo è indicato sul contratto che viene stipulato. Il presente contratto avente quale oggetto agevolazioni e tariffe scontate per gli interventi straordinari necessari all’impianto termico ed asservito da un generatore di calore, specificatamente descritto sul contratto individuato con n° di targa/catasto C.U.R.I.T.


Art. 2. Servizi compresi nel contratto

I servizi compresi nel presente contratto sono : Diritto fisso di chiamata gratuito (uscita) in numero illimitato ad esclusione di quanto specificato nell’art.9, manodopera gratuita per gli interventi straordinari sul solo generatore (caldaia) ad esclusione di quanto indicato all’art.9 delle condizioni generali, uno sconto sulla fornitura di ricambi originali nella misura del 15% dal Listino ufficiale del produttore o distributore del ricambio, accesso gratuito al servizio chat WhatsApp aziendale (il cliente autorizza Ventigradi srl all’utilizzo al numero specificato sul contratto e dichiara di esserne titolare o utilizzatore esclusivo), priorità d’ intervento rispetto agli altri clienti della Ventigradi srl non titolari di contratto VentigradiPrime, Sconti sull’acquisto di prodotti/servizi effettuati dell’azienda Ventigradi srl


Art. 3. Durata contratto, Corrispettivo e modalità di pagamento

Il contratto VentigradiPrime ha una durata di 1 anno dalla data di stipula. Il corrispettivo dovuto per i servizi meglio specificati all’art.2 del presente contratto viene determinato in Euro 45,4545 (quarantacinque/4545) + IVA annue. Il cliente verserà alla Ventigradi srl l’ importo pattuito, dietro rilascio di documento commerciale o fattura, al momento della prestazione del servizio annuale di controllo oppure tramite bonifico bancario o con carta di credito on line sul sito istituzionale della Ventigradi srl . Il presente contratto si ritiene tacitamente rinnovato per la stessa durata sopra esposta salvo disdetta, che eventualmente dovrà essere comunicata formalmente a mezzo raccomandata o comunicazione scritta almeno un mese prima della scadenza. Il corrispettivo, all’atto del tacito rinnovo del contratto VentigradiPrime, potrà subire variazione del prezzo in base all’andamento dell’indice di variazione del costo della vita rilevato dall’ISTAT. Ventigradi srl comunicherà al cliente l’eventuale variazione contestualmente al preavviso della scadenza.


Art. 4. Definizione di impianto termico

L’impianto termico considerato è quello definito dalla lettera f) dell’art. 1 del DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/05, dal DLG 311/06 ed eventuali successive modificazioni, e cioè un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con e senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari ( o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi), comprendenti, ove esistenti, i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo.


Art. 5. Qualifiche

Ventigradi srl dichiara di possedere i requisiti tecnico professionali previsti dalla Legge per l’espletamento delle prestazioni previste dal contratto VentigradiPrime, ed in particolare dichiara di possedere i requisiti previsti dal DM 37/08 ai sensi dell’art. 1 comma 1, lettere c) ed e). Ventigradi srl dichiara altresì di aver stipulato una apposita polizza di “Responsabilità civile verso terzi”.


Art. 6. Responsabilità di Ventigradi Srl

Ventigradi srl si assume la responsabilità degli interventi tecnici eseguiti dal proprio personale e si impegna a garantire il risultato di qualità e sicurezza in conformità alle norme e regole tecniche vigenti all’atto del controllo, limitatamente alle prestazioni descritte nel contratto Ventigradi Prime. Ventigradi srl si impegna a rispettare scrupolosamente i codici deontologici siglati con le associazioni di tutela del consumatore. Il Manutentore non si assume la responsabilità per anomalie, difetti, inconvenienti o irregolarità derivanti da cause naturali e per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione /o riparazione. Il Manutentore, inoltre, declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni esposte nell’Allegato 2 e di eventuali indicazioni presenti nei libretti di istruzioni ed avvertenze degli apparecchi. Per tutto quanto non esplicitamente espresso si fa riferimento alle norme contenute nel Codice di Consumo e nel Codice Civile.


Art. 7. Responsabilità del Cliente

Il cliente, quale Responsabile dell’uso e dell’esercizio dell’impianto termico dovrà firmare per presa visione l’allegato 2 rilasciato dal Manutentore di Ventigradi srl e dovrà attenersi alle osservazioni, raccomandazioni e soprattutto alle prescrizioni riportate dal Tecnico nel rapporto tecnico, nonché sarà tenuto a rispettare la scadenza della prossima manutenzione indicata sull’Allegato stesso. Il Cliente dovrà dare libero accesso al locale caldaia o alla caldaia stessa, liberandola preventivamente ad esempio da mobilie/o mensole. Il Cliente dovrà rispettare il periodo annuale e giornaliero di esercizio dell’impianto termico a seconda della zona climatica di appartenenza. Il Cliente non potrà effettuare o far effettuare modifiche di alcun genere al generatore di calore/o all’impianto senza aver preventivamente informato Ventigradi srl. Il Committente, inoltre, dovrà comunicare tempestivamente Ventigradi srl eventuali aggiornamenti riguardanti i propri dati, quali ad esempio il numero fisso, cellulare, cambio dell’occupante o cambio della caldaia.


Art. 8. Rapporti con il consumatore e recesso

Le presenti condizioni generali non pregiudicano i diritti e le azioni riconosciuti dal decreto legislativo 6.9.2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni (il “codice del consumo” ), nel caso il cliente sia qualificabile come “consumatore” ai sensi di quanto disposto dal codice del consumo medesimo Ai sensi di quanto disposto dagli artt.49, 52 e 54 del codice del consumo, il cliente, che sia qualificabile come consumatore, può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto VentiogradiPrime tramite raccomandata A.R. inviata alla sede legale della Ventigradi srl In caso di recesso al cliente verrà rimborsata l’eventuale somma versata entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esercizio della volontà di recesso senza alcun costo a carico del cliente.


Art.9 Servizi non compresi nel contratto ed esclusioni

Non sono compresi nel Contratto VentigradiPrime : La Manutenzione ordinaria del generatore di calore (caldaia) e l’analisi della combustione con relativo bollino, il controllo dell’efficienza energetica. Sono esclusi dal contratto VentigradiPrime tutti gli interventi tecnici non espressamente indicati nell’art. 2 del contratto stesso. Dal contratto VentigradiPrime, in tutti i casi, sono esclusi eventuali interventi per l’adeguamento dell’impianto alle normative di Legge e tutti gli interventi, con o senza l’utilizzo di parti di ricambio, sono inoltre esclusi e saranno conteggiati a parte tutti i costi relativi ad interventi non giustificati o inutili, quali ad esempio la mancanza gas per chiusura del rubinetto, mancanza dell’acqua di rete o intasamento dei filtri dei rubinetti, errato posizionamento del selettore estate/inverno, errato posizionamento del termostato di regolazione, manomissioni operate anche involontariamente dal Cliente, nonché qualsiasi altro intervento non riportabile a problemi tecnici del generatore di calore.


Art. 10. Recesso unilaterale di una delle parti

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto VentigradiPrime : - la documentata e persistente inadempienza agli obblighi contrattuali assunti da Ventigradi srl nei confronti del cliente ed in particolare il mancato rispetto da parte di Ventigradi srl delle procedure e delle condizioni fissate dal presente contratto. Ventigradi srl avrà la facoltà di recedere dal contratto VentigradiPrime , mantenendo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite sino al momento del recesso: - nell’ipotesi che il Committente non provveda al pagamento del corrispettivo dovuto e meglio specificato nell’articolo 3. - nell’ipotesi che il Committente non provveda alla regolarizzazione di eventuali difformità o cause negative che Ventigradi srl dovesse segnalare negli appositi spazi del rapporto di controllo tecnico (Osservazioni, Raccomandazioni, Prescrizioni); - nell’ipotesi che il Committente non rispetti la scadenza della manutenzione obbligatoria; - nell’ipotesi in cui l’impianto termico subisca interventi tecnici da parte di personale non autorizzato da Ventigradi srl; -. In tutti i casi la volontà di recedere dal contratto dovrà essere comunicata con raccomandata a.r.


Art. 11. Privacy

I dati personali del cliente saranno utilizzati da Ventigradi srl in qualità di Titolare del  trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito “GDPR”, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Sui diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alla disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali


Art. 15. Controversie

Per ogni controversia relativa all’efficacia, validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, foro esclusivamente competente sarà quello della Provincia dove ha sede l’impianto. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio dove ha sede l’impianto e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.

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